Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE
Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104, il
divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza
delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.
Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie ed anche nelle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche (in base al
Decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione
professionale;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e
successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che
È VIETATO:
fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini, cortili, lastrico solare) delle sedi dell’Istituto;
utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle sedi dell’Istituto ed anche nelle aree all’aperto di
pertinenza delle Istituzioni Scolastiche (in base al Decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104)
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si
trovino nelle aree di cui sopra. Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive
modificazioni. I collaboratori scolastici e i docenti in servizio sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto
delle norme, individuando e riportando i relativi nominativi alle figure preposte: prof. Piergiovanni Emiliano
e Carla Blanchi sede succursale, Prof.ssa Parente Maria Ida e Moretti Vittorio sede centrale, con la
massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
Si prega di leggere la presente circolare e annotarla sul RE.
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